Richiesta di integrazione retta redatta dall’amministratore di sostegno di un nostro assistito ricoverato dal 06/06/2019 in RSD; anche se l’assistito era già in carico da tempo ai servizi sociali;
Poiché la richiesta e la relativa documentazione a supporto sono pervenuti solo a seguito innumerevoli solleciti all’amministratore di sostegno, e quindi non è stato possibile dare continuità alle compartecipazioni in conto retta; l’Amministrazione comunale deve considerare la richiesta retroattiva all’1/1/2023 oppure può far decorrere l’erogazione del contributo dalla data di richiesta?
Risponde Claudio Malavasi dottore commercialista revisore enti locali
Prima di entrare nel merito del quesito occorre richiamare il quadro ordinamentale che disciplina la materia, la Corte dei Conti (si veda fra le tante Cdc Friuli 100/2015) ha più volte riaffermato il principio che la previsione contenuta nell’art. 25, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328, in base al quale “ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
Viene in quindi in rilievo, sia nella normativa nazionale che in quella regionale, l’esigenza di non escludere i privati che usufruiscono dei servizi sociali dalla contribuzione ai costi per le prestazioni ricevute, ancorando tuttavia il loro impegno economico alla situazione economico patrimoniale che li caratterizza.
In particolare, il D. Lgs. 31 marzo 1998, n.109, fornisce i criteri per la determinazione dell’indicatore della situazione economica (cosiddetto ISE) e dell’indicatrice della situazione economica equivalente (cosiddetto ISEE). In base a tali criteri, la valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza (di cui di norma fanno parte, salvo alcune eccezioni, i soggetti che compongono la famiglia anagrafica). L’indicatore della situazione economica (ISE) è definito dalla somma dei redditi, come indicato in apposita tabella allegata al decreto. Tale indicatore del reddito è combinato con l’indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella citata tabella. L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l’indicatore di cui sopra e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita in altra tabella allegata al decreto, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.
Da notare che, come già accennato, le disposizioni del citato decreto legislativo n. 109/98 espressamente fanno salva la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all’articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.
A completamento della presente disamina svolta dalla Corte e relativa alla valutazione della capacità economico-patrimoniale degli assistiti, va segnalato che l’art. 3, comma 2-ter, del D.Lgs. n.109/1998, ha introdotto una deroga a favore di persone con handicap permanente grave e di soggetti ultra sessantacinquenni non autosufficienti in base alla quale, nelle prestazioni assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, la compartecipazione alla spesa deve essere rapportata unicamente alla capacità economico-patrimoniale del fruitore.
In tema di ripartizione tra il Comune e gli utenti dei costi dei servizi assistenziali ai disabili, la giurisprudenza amministrativa di primo e di secondo grado ha avuto più volte modo di esprimersi, arrivando “in specie con le pronunce più recenti, ad un orientamento consolidato, secondo il quale, nel rispetto dei principi della Convenzione di New York sui diritti del disabile e alla luce della normativa vigente nel nostro ordinamento, deve ritenersi che, in linea generale, possa farsi riferimento all’indicatore di reddito ISEE introdotto dal d.lgs. 109/98 quale criterio generale di valutazione della situazione economica delle persone che richiedono prestazioni sociali agevolate, e che l’applicazione di tale parametro comporti che la condizione economica del richiedente sia definita in relazione ad elementi reddituali e patrimoniali del nucleo familiare cui egli appartiene; tuttavia, rispetto a particolari situazioni, lo stesso D. Lgs. n. 109/98 prevede l’utilizzo di un diverso parametro, basato sulla situazione del solo interessato” (cfr., in tal senso: sentenza T.A.R. Campania 15 novembre 2012, n. 4604, conforme, ex aliis, alle sentenze del Consiglio di Stato: 26 gennaio 2011, n. 551; 16 marzo 2011, n.1607; 16 settembre 2011, n.5185; 10 luglio 2012, nn. 4071, 4077 e 4085). Dopo aver precisato che l’assistenza fornita dai servizi sociali prevede una molteplicità di fonti di finanziamento provenienti sia da soggetti pubblici (Stato, Regione, enti locali, altri enti pubblici e Unione europea) sia da soggetti privati, va ora esaminato più approfonditamente il caso dell’integrazione o del pagamento integrale delle rette di degenza dei ricoverati presso strutture convenzionate.
Perché tale onere possa essere attivato, però, occorre la ricorrenza di una serie di presupposti. A tal riguardo, nell’ambito del sistema normativo, anche alla luce della legislazione regionale, il Comune di ultima residenza del ricoverato è tenuto ad approntare l’intervento economico nei casi in cui vi sia:
a) un ricovero necessario (in quanto nel caso di ricovero facoltativo, vale a dire derivante dalla pura scelta dell’interessato o di altri soggetti privati, si instaura un rapporto di natura squisitamente privatistica tra il ricoverato e la struttura ospitante);
b) una previa informativa, al fine di poter accertare la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge e predisporre le risorse necessarie per l’integrazione, totale o parziale, delle rette (infatti, l’intervento economico del Comune ha natura sussidiaria, in quanto gli oneri del ricovero gravano innanzitutto sull’assistito e su coloro che, eventualmente, abbiano un impegno al riguardo).
In conseguenza di tale impostazione, andrebbe escluso l’intervento comunale nel caso di assistiti che spontaneamente (e senza valide ragioni medico-sanitarie) scelgano il ricovero o che volontariamente protraggano la loro permanenza in una struttura anche quando le circostanze iniziali che hanno determinato la necessità del ricovero vengano meno.
Non appare inoltre configurabile l’intervento comunale qualora gli assistiti ammessi al ricovero dispongano di redditi di importo superiore a quello corrispondente alle rette di degenza dovute.
L’intervento del Comune non necessariamente deve essere pieno, potendo manifestarsi anche solo in forma limitata. Ai fini dell’esatta quantificazione dell’impegno economico dell’ente locale si dovrà considerare anche la disponibilità eventualmente fornita da altri soggetti a contribuire alle spese di degenza. Con riguardo al contributo di terzi, peraltro, va rilevato come questo debba essere fornito volontariamente. Infatti, l’obbligazione alimentare sancita dall’art.433 del codice civile non risulta coercibile da parte di terzi soggetti, trattandosi di una prestazione strettamente personale che può essere richiesta esclusivamente dal soggetto beneficiario ex lege (in tal senso: art.438 cod. civ. e art.2, co.6, D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109).
Pertanto, risulta di fondamentale importanza la “previa informativa” nei confronti dell’ente locale gravato dall’onere di contribuzione, sia al fine di procedere ad una adeguata verifica circa la necessità dell’intervento richiesto, sia (e soprattutto) al fine di predisporre le risorse necessarie per l’integrazione economica nei confronti della struttura.
Infine, ancora con riferimento al requisito della previa informativa a favore del Comune richiedente, va segnalato che questa non necessariamente deve avvenire al momento del ricovero, potendosi formulare anche al momento in cui si verifichi l’esigenza di intervento del Comune a favore di assistiti già ricoverati. Nel qual caso, peraltro, è di tutta evidenza che l’intervento finanziario dell’ente locale non potrà essere esteso al periodo di degenza antecedente all’informativa ricevuta.
La Giurisprudenza ha anche definito un principio che prevede che le norme di cui all’art.6, comma 4, della Legge 8 novembre 2000, n.328 hanno configurato in capo al Comune una responsabilità sussidiaria e residuale, che si aggiunge, senza sostituirsi, alla responsabilità principale che incombe direttamente in capo all’assistito o, eventualmente, in capo ai soggetti terzi che volontariamente si siano accollati, in tutto o in parte, il peso del ricovero compreso la struttura, come la Vostra che li ospita.
Ciò premesso è evidente che le partite creditorie oggi rivendicate devono essere riviste in quanto solo dopo che si sia rispettato le suindicate procedure e quindi il Comune potrà intervenire, e nel caso specifico solo a far data dalla comunicazione/richiesta.
