Parere in merito alla esatta contabilizzazione di interventi per la digitalizzazione finanziati da fondi PNRR.
– sono stati assunti impegni di spesa per interventi al titolo secondo relativi alla digitalizzazione. Tali impegni, finanziati da contributi PNRR assegnati, non sono ancora ultimati e lo saranno nel 2024. I contributi assegnati e accertati nel 2023 per tali interventi di digitalizzazione risultano superiori agli impegni. Nel 2023 quindi sono state accertate somme superiori agli impegni 2023 per interventi di digitalizzazione. Ora a chiusura dell’esercizio 2023, sapendo che l’intervento si realizzerà nel 2024, attiverei il FPV per tali impegni di spesa la cui esigibilità avverrà nel 2024. Porterei quindi a residuo attivo l’intera somma accertata in entrata pari al contributo assegnato.
Ma ciò è corretto?
Risponde Claudio Malavasi dottore commercialista revisore enti locali
I comuni che hanno partecipato ai bandi di PA digitale 2026 finanziati dal PNRR ed hanno ottenuto l’assegnazione dei contributi che sono stati erogati dal Ministero della Transizione al Digitale al raggiungimento degli obiettivi di natura quantitativa previsti dai singoli avvisi, tali contributi hanno natura forfettaria (lump sum), sono oggetto di una rendicontazione semplificata e possono essere richiesti anche per attività effettuate precedentemente alla pubblicazione degli avvisi.
Gli atti da predisporre, una volta ottenuta l’assegnazione dei contributi tramite il decreto di finanziamento, sono i seguenti:
- accertamento dell’entrata vincolata a copertura delle spese correlate,
- ricognizione delle attività previste dal bando,
- affidamento del servizio oggetto di contributo (fase della “contrattualizzazione”),
a) Accertamento dell’entrata
Grazie alle norme di semplificazione legate al PNRR, gli enti locali possono effettuare l’accertamento dei contributi del PNRR sulla base delle risorse assegnate, a favore dell’Ente, dal decreto di finanziamento adottato dal Dipartimento per la trasformazione digitale, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti, come stabilito dell’articolo 15, comma 4 del d.l. 77/2021, convertito dalla l. 108/2021.
Le risorse accertate consentono di dare copertura finanziaria alla contrattualizzazione delle spese correnti o in conto capitale necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti nei tempi stabiliti dai singoli cronoprogrammi degli avvisi..
b) Ricognizione delle attività previste dal bando
La predisposizione di un atto ricognitivo delle attività svolte risulta utile soprattutto per gli enti che abbiano già raggiunto con risorse proprie gli obiettivi dei bandi così da raggruppare tutta la documentazione in un unico atto ai fini della rendicontazione finale.
c) Affidamento del servizio oggetto di contributo (fase della “contrattualizzazione”)
Una volta stabilite le attività da svolgere e i servizi da acquisire, è possibile procedere con un affidamento diretto tramite il mercato elettronico per spese superiori a 5.000 euro ed entro il limite di 75.000,00.
Va ricordato che i contributi sono soggetti all’assegnazione tramite “voucher”, effettuata in un’unica soluzione a seguito del raggiungimento degli obiettivi e della rendicontazione semplificata. La particolare tipologia dei bandi PNRR di PA digitale 2026 non richiede il totale utilizzo dei contributi per il raggiungimento degli obiettivi e, pertanto, le eventuali economie potranno essere utilizzate dall’Ente senza vincoli di destinazione.
Alla luce di quanto sopra l’ente dovrà vincolare sole le somme destinate al finanziamento del bando mentre le rimanenti sono senza destinazione vincolata quindi libere di essere utilizzate per le finalità di cui al principio dell’unità del bilancio.
E’ pertanto corretto portare a residuo attivo l’intera somma già concessa ma non riscossa ma in parte spesa occorre prevedere un utilizzo di un FPV 2024 per la somma destinata al progetto finanziato e da realizzare nel 2024 mentre la quota residua, non utilizzabile per l’intervento, va in avanzo libero 2023.
