Claudio Malavasi

Dottore Commercialista

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Riduzione canone unico patrimoniale

10 Gennaio 2024

Il Comune vorrebbe ridurre per il 2024 la tariffa per il canone unico patrimoniale occupazione suolo per le due edicole site  nel territorio comunale.

Si richiede se il comune deve rispettare il vincolo della parità di gettito prevista dall’art. 817 L. 160/2019 oppure puo’ optare per la riduzione con una riduzione di gettito (ovviamente seguita da una variazione di bilancio) per la  somma di pari ad € 1.500,00 .

Si richiede se il Comune, pur avendo già approvato il Bilancio di previsione, puo’ effettuare questa variazione tariffaria entro il termine generale di approvazione del bilancio di previsione del 15 marzo e se è corretto che sia una delibera di giunta.

Risponde Claudio Malavasi dottore commercialista revisore enti locali

L’art. 13 comma 5bis del DL 4/2022 consente agli enti locali di modificare le aliquote dei tributi – anche nel caso in cui abbiamo già approvato il bilancio 2024-2026 – entro la data ultima di approvazione del bilancio, quest’anno il 15/3/2024, proroga determinata con il decreto del Ministro dell’Interno del 22 dicembre 2023 che ha differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL.

In particolare, la succitata norma prevede che:

“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”.

Stessa cosa prevede l’art. 43 comma 11 del DL 50/2022, che oltre a tutto, ha avuto il merito di chiarire che il PEF TARI, il regolamento, le tariffe si possono approvare anche oltre il 30 aprile (termine sganciato dal bilancio) se la scadenza del bilancio viene prorogata successivamente a tale data, come è avvenuto per diversi anni.

In particolare, la norma prevede:

“All’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.

Di conseguenza, per dare risposta al quesito, è possibile procedere a modificare aliquote, tariffe, regolamenti 2024 – anche se già approvati in precedenza – fino al 15/3/2024, convocando per tempo il Consiglio comunale che è competente a recepire le modifiche al regolamento che avranno validità dal 1/1/2024.

Per quanto attiene l’invarianza di gettito prevista dall’art. 1 – Comma 817 della legge di bilancio 2020 “817.  Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.” si ritiene che lo stesso possa essere variato proprio con le modifiche delle tariffe detreminate con la succitata modifica al regolamento che prevedrà l’esenzione di cui al quesito

Posted in: Parere al Comune di Tagged: Claudio Malavasi, Comune, parere

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