Claudio Malavasi

Dottore Commercialista

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Nuovo revisore chiarimento compenso

18 Luglio 2023

Il nostro organo di revisione economico finanziaria (monocratico – n. abitanti al 1/1/22: 1761) è in scadenza a fine settembre e dovendo nominare il nuovo revisore si chiede di sapere se il compenso da riconoscere allo stesso è ancora regolato dal DM Interno 21/12/2018 oppure se vi sono stati aggiornamenti in merito. Inoltre si chiede di sapere se le maggiorazioni dell’importo massimo di cui all’art. 1, lettere a) e b) del citato DM sono obbligatorie o se è facoltà dell’ente applicarle o meno. Infine, con riferimento al rimborso spese, fermo restando il limite massimo del 50% del compenso spettante, è possibile fissare anche un limite più basso nella delibera di incarico?

Risponde Claudio Malavasi dottore commercialista revisore enti locali

In materia occorre richiamare l’atto di orientamento dell’Osservatorio della finanza locale n.1 del 13 luglio 2017 ed il decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 e l’articolo 235 del testo unico 267 del 2000, che attribuisce al Consiglio comunale il quale, ai sensi del successivo articolo 241, comma 7, è chiamato a stabilire nella stessa delibera di nomina anche il relativo compenso.

Naturalmente gli uffici comunali competenti, devono svolgere tutte le attività necessarie alla formulazione della proposta da sottoporre al Consiglio comunale ma la fissazione del compenso, soprattutto se oggetto di negoziazione, deve essere discussa in sede consiliare.

I limiti di bilancio non possono di per sé costituire elemento decisorio sostitutivo della discussione consiliare, in quanto, anche in presenza di un bilancio già approvato, il consiglio comunale potrebbe sempre decidere per una variazione.

Si ritiene, quindi che la problematica va quantomeno portata all’attenzione dell’organo deputato alla nomina del proprio organo di revisione economico-finanziaria.

Per quanto riguarda la determinazione del compenso dell’organo di revisione economico-finanziaria, l’articolo 241 del testo unico 267 del 2000 al comma 1 rimanda al decreto interministeriale la fissazione dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori in relazione alla classe demografica.

Con decreto interministeriale del 21 dicembre 2018, dopo anni di blocchi normativi all’aumento dei compensi negli enti locali, è stato possibile adeguare le tabelle fino ad allora in vigore previste con precedente decreto del 2005 in considerazione, come riportato nel decreto stesso, “che le funzioni del revisore contabile nell’ultimo decennio sono esponenzialmente aumentate alla luce della legislazione della finanza pubblica e che questo impone l’adeguamento dei compensi base, anche per rispettare i principi sull’equo compenso, di cui all’articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n.247”.

Il preciso richiamo all’equo compenso, introdotto per i forensi e poi esteso a tutti, nasce dalla necessità di garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori richiesti al professionista in relazione al dettato del comma 3 dell’articolo 19-quaterdecies, del d.l. n.148 del 2017 che ha precisato che “La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”.

All’organo di revisione dei conti sono affidati compiti non meramente collaborativi e di consulenza, bensì di controllo e vigilanza sotto il profilo tecnico-contabile sull’operato degli organi di amministrazione attiva anche tramite l’imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, istituendo, pertanto, uno stretto raccordo sul piano soggettivo tra i controlli interni e quelli esterni relativi alla gestione.

Il comma 1 dell’articolo 241, nella formulazione attuale, delega a una norma di rango secondario la determinazione dei soli limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti, prendendo quali parametri oggettivi di riferimento la classe demografica e le spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale.

La disciplina in vigore, per contro, non fissa espressamente un limite minimo, e proprio per cercare di colmare tale vuoto normativo, l’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno, con atto di orientamento del 13 luglio 2017, ex articolo 154 comma 2, del testo unico 267 del 2000, ha precisato che i limiti minimi al compenso vadano considerarsi coincidenti – nel silenzio del legislatore – con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore e, per i revisori dei Comuni con meno di 500 abitanti e delle Province e Città Metropolitane sino a 400 mila abitanti, con l’80 per cento del compenso base annuo lordo stabilito per la fascia di appartenenza.

Gli atti dell’Osservatorio, nella forma di atti di indirizzo o di orientamento, non hanno valore normativo, ma rappresentano una linea d’azione per l’esercizio di compiti e funzioni suscettibili di condivisione per la motivazione dei provvedimenti e potenzialmente utile a realizzare un sistema di disciplina coerente con i principi ed omogeneo negli effetti.

Anche le pronunce della Corte dei Conti, pur non fissando un limite minimo nei compensi (Autonomie n.16 del 2017, n.14 del 2019 cui il Sindaco fa riferimento per avallare le proprie determinazioni) prevedono la necessità di una fissazione equa dei compensi.

In occasione dell’entrata in vigore del nuovo decreto interministeriale del 2018 nella delibera delle Autonomie n.14 del 2019 si legge: “In particolare gli organi consiliari – ai quali il combinato disposto degli articolo 243 e 241 TUEL intesta la competenza a determinare l’emolumento di cui trattasi – dovranno verificare se “la misura del compenso inizialmente deliberata dall’ente locale si manifesti chiaramente non più rispondente ai limiti minimi di congruità ed adeguatezza che, anche sulla base di principi derivanti dall’ordinamento comunitario, sono considerati esistenti in materia” e, previa verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri, adottare i conseguenti provvedimenti necessari per riportare il compenso ad un livello conforme ai suddetti parametri“.

Infine l’articolo 3 del decreto interministeriale 21 dicembre 2018 prevede che: “Ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l’ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi”.

In conclusione si ritiene che l’Ente possa, seppur consapevoli che l’importo da attribuire dovrebbe essere il più vicino possibile al massimo della fascia precedente, un importo inferiore alla tabella del decreto interministeriale del 2018 ma si ritiene non legittimo limitare i rimborsi spese ad una quota inferiore al 50% dello stesso che casomai verrà determinato ad un livello inferiore del massimo previsto dal decreto stesso. Mentre per quanto attiene alle maggiorazioni sono obbligatorie ma chiaramente essendo libera la determinazione del compneso possono essere facilmente elise con la diminuzione del compenso base.

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